Rispetto Per Norcia in risposta al post del gruppo Noi Per Norcia
Ritorniamo ancora una volta sui temi affrontati nell’ultimo consiglio comunale per approfondire alcuni argomenti al fine di evitare che la minoranza, continui a giocare con il senso della parole, approfittando della buona fede dei cittadini. Per far ciò siamo costretti ad entrare nel merito tecnico di una materia molto specifica.
In merito alla relazione del Revisore ribadiamo che il parere è assolutamente FAVOREVOLE.
Infatti da un punto di vista giuridico, al Parere che è un atto interno di un procedimento amministrativo finalizzato alla emissione del provvedimento finale, non possono essere apposte condizioni vincolanti: esso e’ O FAVOREVOLE O NEGATIVO.
Nel caso di specie, lo stesso E’ FAVOREVOLE.
Il Revisore ha poi ritenuto di emettere alcune mere prescrizioni – le cosiddette “riserve” – nell’ottica di collaborazione che tale organo deve avere con l’Ente, CHE NON SONO CONDIZIONANTI LA NATURA DELL’ATTO ma che lo integreranno semplicemente al fine del superamento dei rilievi.
Non riteniamo sia questa la sede opportuna per entrare nel merito tecnico degli atti e della relazione del revisore dei conti. Alla scadenza dei termini fissati sarà chiaro per i cittadini chi dichiara il VERO e chi dichiara il FALSO.
Variazione Di Bilancio e spostamento ‘Boeri’
Quanto invece alla variazione di bilancio occorre rilevare che nel caso delle opere pubbliche soccorre da ultimo anche il DM. 14/2018 il quale parla di mera programmazione, nel caso di inserimento di un’opera nel piano triennale ed elenco annuale con la relativa previsione di spesa CHE NON NECESSITA DI COPERTURA, la quale si definirà al momento della attivazione (indizione gara) delle relative opere. L’importante e’ che le previsioni soddisfino il requisito della attendibilità e veridicità.
L’art.8 comma 3 lett.’a’ della suddetta norma parla infatti di previsione e copertura dell’intervento. Apparentemente i due concetti sembrano stridere ma una chiave di lettura, presente in Dottrina, e’ proprio quella di dare rilievo alla previsione di un’opera che risulti attendibile e la cui attivazione resta pur sempre condizionata dalla effettiva copertura della spesa.
Fra l’altro l’Ente avrebbe potuto, nell’ ottica di correttezza e trasparenza amministrativa, prevedere comunque alcune risorse derivanti dalle donazioni senza vincolo di destinazione, per l’ eventuale parziale copertura della spesa. L’utilizzo delle donazioni sarebbe risultato pertanto essere perfettamente coerente e corretto. La struttura verrà spostata in altra area e da provvisoria diverrà definitiva. Quindi si stratta di una operazione completamente diversa nella quale investire le risorse.
Inutile sottolineare la grande importanza strategica della struttura da un punto di vista di Protezione Civile (come struttura C.O.C.) ma anche istituzionale, sociale e culturale.
In ultimo, ma cosa più importante, è ovvio che non si procederà allo spostamento prima di ottenere la revoca del sequestro da parte dell’ autorità giudiziaria.
Infine, in relazione alla Commissione comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio
la Legge Regionale – fonte primaria – non parla di ‘terne’ ma rinvia al regolamento comunale – fonte secondaria – per le modalità di nomina.
Nel testo dell’articolo 26 del regolamento non si fa cenno alla conferma dei membri che è quanto è stato materialmente fatto e che quindi non è vietata. Le terne sono state richieste in sede di prima nomina e poichè la Commissione in questi anni, particolarmente impegnativi, ha operato in sinergia e condivisione con il responsabile dell’ Area Urbanistica, abbiamo ritenuto utile e opportuno confermarla nel segno della continuità. Vale la pena di sottolineare che la Commissione in esame è di istituzione facoltativa ed ha natura essenzialmente consultiva, risultando in capo al tecnico Responsabile dell’ ufficio, la competenza per l’emissione del provvedimento finale.
Altra importante considerazione e’ che eventuali contestazioni di incompatibilità nei confronti dei membri non sono proponibili, in quanto le fattispecie di incompatibilità in tutte le situazioni sono sempre espressamente disciplinate dalla norma.
In conclusione siamo certi di essere stati più che esaustivi ed aver risposto con chiarezza anche alle ultime osservazioni mosse dalla minoranza.
Commenta per primo